Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale).

      1. Qualora i comuni con meno di dieci dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione delle associazioni dei comandi o dei corpi unici, le province assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.
      2. Il personale della polizia locale passato in organico alla provincia mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridiche e le indennità economiche, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previste in precedenza nel rispettivo ente, nel cui territorio è comunque tenuto a iniziare e terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la provincia medesima.
      3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale è gestita dalla provincia impartisce le direttive al comandante del corpo di polizia locale, previ accordi con il presidente della provincia.
      4. Il comune nel quale la provincia gestisce il corpo di polizia locale, che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale con altri comuni limitrofi, comunica al presidente della provincia e alla regione, oltre che al prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata o di altre forme di unione, riassumendo le risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla provincia.
      5. I dipendenti di cui al comma 4 possono decidere, previo nulla osta del presidente della provincia, di non tornare in carico al comune, che pertanto provvede ad assumere personale attraverso procedure di mobilità o concorsuali, fermo restando il recupero della copertura economica

 

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per il dipendente già prevista e in precedenza trasferita alla provincia.
      6. Nei casi di cui al comma 5 la provincia provvede alle spese di copertura economica dei dipendenti rimasti in carico alla stessa.
      7. La forma associata di gestione del corpo di polizia locale, denominata «corpo di polizia locale dei comuni» seguita dai nomi dei comuni o dal nome geografico della zona, prevede i seguenti organi:

          a) consiglio dei sindaci, formato dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stanziamenti per il raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio;

          b) presidente del consiglio dei sindaci, che può essere un sindaco o un assessore delegato dei comuni associati eletto ogni tre anni dal consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le delibere del medesimo consiglio e di riferire allo stesso sull'andamento del corpo;

          c) comandante, che dirige il corpo rispondendo dell'operato direttamente al presidente.

      8. Rispetto all'attività del corpo di polizia locale, il consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni dei consigli comunali e il presidente del medesimo consiglio corrisponde al sindaco.
      9. Si applicano alla forma associata di cui al comma 7 le norme di legge vigenti previste per le unioni dei comuni o delle associazioni.
      10. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma associata di cui al comma 7 facenti capo alla provincia nominano come responsabili del distaccamento il responsabile del servizio o il comandante che coordinava in precedenza la rispettiva polizia municipale.